SPERO CHE QUEST’OCCASIONE SIA SFRUTTATA DAGLI ULTRAS D’ITALIA PER FARE FINALMENTE UNA PROTESTA COME SI DEVE E ALLA QUALE NON POSSONO METTERE IL BAVAGLIO.
CERTO PENSARE CHE UNO CHE HA ACCESO UNA FIACCOLA NON PUO’ ENTRARE IN UNO STADIO, MENTRE GENTE CHE HA RUBATO SOLDI ALLE CASSE DELLO STATO PER MILIONI DI EURO CI POSSONO ANDARE TRANQUILLAMENTE LA DICE LUNGA SULLO STATO DEL DIRITTO E DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA.
QUESTO STATO MI FA SCHIFO!
Ci manca solo il microchip del tifoso!!!!
sez. sempre più orwell
Commento on luglio 14th, 2009.
Io credo che se un individuo va allo stadio,come da ogni altra parte,e si comporta da persona civile,non è una divisa o una carta del tifoso che lo deve preoccupare! Io vado allo stadio da oltre 35 anni,in curva,e non mi è mai accaduto nulla! I guai chi li cerca, di solito,li trova sempre!
Commento on luglio 21st, 2009.
Carissimi, vi inviterei a leggere bene la legge in quanto non è come è stato interpetrato da chi ha scritto il comunicato.
L’art. 9 in oggetto dice:
Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa’ organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E’ fatto divieto alle societa’ organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell’interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Pertanto , l’art. 9 della Legge 4 aprile 2007, n. 41 SI RIFA’
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che ti riporto in seguito
Art. 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all’art. 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
Se ho sbagliato l’interpretazione della legge accetto spiegazioni.
Ma credo che una legge debba essere letta nei minimi particolari.
Commento on settembre 4th, 2009.
Ben un cittadin o normale ha bisogno del documentio d’ identità per spostarsi in uno stato democratico. STOP!
Se poi si paga allora è ovvio che c’è bisogno della ricevuta ( biglietto.
ora tu dimmi cosa c’entra la tessera del tifoso in tutto ciò ma sopratutto se è normale che VINCOLI la libertà li spostamento di un cittadino.
Se non l’ hai capito è l’ennesimo tentativo di schedatura di massa ad opera dei soliti gruppi sovrannazionali.
I nostri politici camerieri dei banchieri ovviamente a seconda della nazione sanno dove meglio piazzarla. In Italia ovviamente è lo stadio.
c’ hai 35 anni, e i sopprusi al cittadino li dovresti riconoscere anche perchè penso che le tasse le paghi pure tu. Il messaggio “vincolare la libertà tramite una tessera” è pericolossisimo non scherziamo, la questione ultras non c’entra nulla.
Commento on agosto 31st, 2010.
NON SE NE PUO PIU
ULTRAS D’ITALIA UNIAMOCI E COMBATTIAMO
CONTRO MARONI- SKY – E PER LA NOSTRA LIBERTA
ULTRAS GRAGNANO SEMPRE PRESENTI
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